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giovedì 10 marzo 2016

Risoluzione in Commissione del 24-01-2006

Ci viene proposta questa vecchia risoluzione (2006) delle commissioni Lavoro e Trasporti della Camera, che non ebbe seguito. 
Un documento che potrebbe essere ancora utile.

COMMISSIONI RIUNITE
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)XI (Lavoro pubblico e privato)

Risoluzione in Commissione
7-00707 (poi 8/00153) del 24-01-2006 (14^ legislatura)


Le Commissioni IX e XI, considerato che:
al personale dipendente dalla società Poste Italiane spetta, per il servizio prestato dal momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 - data della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per azioni -, l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;
l'indennità di buonuscita viene calcolata per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza; il calcolo dell'indennità di buonuscita avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
per i lavoratori postelegrafonici l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni... al personale della società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
alla liquidazione dell'indennità di buonuscita maturata per il servizio prestato in Poste Italiane fino al 28 febbraio 1998 provvede, all'atto del pensionamento dei lavoratori, una gestione commissariale istituita presso l'IPOST, Istituto postelegrafonici; la liquidazione dell'indennità di buonuscita ai lavoratori di cui sopra viene tuttavia effettuata, a causa di un'interpretazione letterale ma, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo fuorviante, del comma 6 di cui sopra, avendo a riferimento la retribuzione percepita dal lavoratore nel mese di febbraio 1998 (trasformazione dell'Ente poste in SpA) e non quella percepita al momento del collocamento in quiescenza;
il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti; in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto finora esito favorevole ai lavoratori nei tribunali di Pisa, Latina, Torino, Trieste, Ragusa che hanno condannato la Gestione Commissariale dell'IPOST al pagamento in favore dei ricorrenti dell'indennità di buonuscita determinata in base all'ultima retribuzione percepita prima della pensione; il contenzioso giudiziario rischia di provocare un danno economico alle casse pubbliche di gran lunga superiore a quello che il corretto calcolo dell'indennità in questione produrrebbe; in un caso analogo (personale dipendente ex OMNI trasferito presso Enti locali) la Corte costituzionale, con sentenza del 9-29 marzo 1989, n. 164, ha affermato il principio che l'indennità di buonuscita per il servizio prestato alle dipendenze dell'OMNI doveva essere calcolata sulla base della retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente locale e non su quella percepita all'atto del passaggio all'Ente locale stesso,
IMPEGNANO IL GOVERNO:
ad adoperarsi perché sia trovata una soluzione adeguata a questa vicenda, adottando specifiche iniziative normative volte a chiarire i termini di esatta interpretazione del citato comma 6 dell'articolo 53 legge n. 449 del 1997 ed a porre fine alla evidente ingiustizia, al danno economico per i lavoratori interessati, al contenzioso civile che si sta producendo. (7-00707)

«De Laurentiis, Testoni, Meroi, Giuseppe Gianni, Zanetta, Dell'Anna».

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